• Normativa detrazioni fiscali inferriate 2024

    Prorogata fino al 31 Dicembre 2024 la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali riguardanti lavori di messa in sicurezza dell'abitazione. Leggi chi, come e quanto puoi ricevere dallo Stato.

    Detrazioni fiscali inferriate

    Nessun figlio è tanto inutile da non servire almeno per una detrazione sulla dichiarazione dei redditi.
    Cit. Robert Lembke

    Rapida premessa: sei già abbastanza informato e hai bisogno di sapere velocemente come poter usufruire dei bonus fiscali? Leggi la guida rapida per portare in detrazione le spese sostenute in materia di sicurezza.

     

    Disciplinata dall’art.16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 dal 1° gennaio 2012 dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

     

    La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, ma dal 26 Giugno 2012 il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio; ulteriori proroghe hanno fissato la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) sino al 31 dicembre 2024. 

     

    Dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

    Cosa s'intende per detrazione fiscale?

    Nella scienza delle finanze, in materia di tassazione, per detrazione si intende la sottrazione dall'imposta di una quota di certe somme spese, tale quota riduce l'imposta stessa, secondo la formula:

    T= t(Y)- d,

    Dove T è l' imposta netta, t l'imposta lorda, Y la base imponibile e d la detrazione.

    A differenza della deduzione fiscale che viene applicata alla base imponibile, la detrazione viene dunque applicata all’imposta lorda e dà l’imposta netta, ossia l'imposta dovuta.

    Le inferriate usufruiscono di queste agevolazioni?

    Secondo quanto dichiarato al punto f) nell’articolo 3 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" possono essere passibili di detrazione fiscale IRPEF tutti gli "Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi." 

     

    Considerati atti illeciti furti, aggressioni, sequestri di persona e reati che comportano la lesione di diritti giuridicamente protetti; la detrazione risulta applicabile alle spese sostenute per realizzare:

     

    • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici,
       
    • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione,
       
    • porte blindate o rinforzate,
       
    • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini,
       
    • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti,
       
    • apposizione di saracinesche,
       
    • tapparelle metalliche con bloccaggi,
       
    • vetri antisfondamento,
       
    • casseforti a muro, 
       
    • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati,
       
    • apparecchi di prevenzione antifurto e relative centraline.

     

    NB: Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. 

    Come posso usufruire delle detrazioni fiscali?

    Seppur negli ultimi anni, la burocrazia risulti essere più snella grazie all'abolizione di alcuni passaggi come ad esempio, l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori (vedi Glossario Edilizia Libera), restano comunque numerosi i dettagli da seguire per poter usufruire della detrazione.
     
    1) Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. 
     
    2) Conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del 02/11/2011 – pdf):
     
    • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con data certa, in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (crea il tuo modello di dichiarazione – accedi al sito Pratiche-Edilizie)
       
    • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
       
    • ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta;
       
    • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
       
    • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
       
    • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
       
    • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
       
    • ricevute dei bonifici di pagamento.

     

    3) Inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:

     

    •  generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi,
       
    • natura dell’intervento da realizzare, 
       
    • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione,
       
    • data di inizio dell’intervento di recupero.

     

    NB: La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all ’Asl. 

     

    4) Pagare mediante BONIFICO, è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale , da cui risultino:

     

    • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986),
       
    • codice fiscale del beneficiario della detrazione,
       
    • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

     

    NB: Dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. 

    Chi può usufruire della detrazione?

    Possono beneficiare dell’agevolazione di detrazione Irpef 50 % :

     

    • il proprietario o il nudo proprietario,
       
    • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
       
    • l’inquilino o il comodatario,
       
    • i soci di cooperative divise e indivise,
       
    • i soci delle società semplici,
       
    • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

     

    La detrazione Irpef 50% spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

     

    La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. L’eventuale contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile residenziale deve essere registrato presso l’agenzia delle entrate con data antecedente l’inizio lavori.

     

    Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

     

    Ha diritto alla detrazione Irpef 50 % anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.


    Detrazioni fiscali e pagamenti: ecco cosa c’è da sapere

     

    Seppur i nuovi sistemi di pagamento digitali possano risultare ampiamente tracciabili, ai fini della detrazione fiscale, la normativa non è ancora chiara, pertanto per fugare ogni dubbio, l'unico pagamento valido per poter usufruire della detrazione fiscale resta il bonifico bancario, da effettuare nelle modalità sopra descritte.

    Per approfondire

     

    Per chi volesse leggere la normativa in merito all’estensione dei pagamenti riconosciuti validi ai fini delle detrazioni fiscali, vi segnaliamo la seguente normativa: il comma 679 dell’articolo 1 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, stabilisce che l’onere debba essere sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Dlgs 241/1997.

     

     

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